Separazione giudiziale promossa dalla moglie. I rapporti tra il cliente e la ex moglie sono pessimi: hanno due figli di tre anni ,non si parlano da anni e comunicano solo via sms o tramite i loro rispettivi legali. A latere, poi, della separazione giudiziale, il cliente viene bersagliato da una serie di cause (tre civili e una penale) promosse sempre dalla ex moglie, che agisce con forti motivi di rancore.
Durante la causa di separazione viene effettuata una CTU che stabilisce le modalità di visita dei figli. La ctu è molto rigida, in special modo sugli orari di visita, ragion per cui ogni qual volta, per motivi indipendenti dalla volontà del cliente (es. traffico), lo stesso riporta a casa della ex mogli i bambini con ritardo, la signora gli fa scrivere dal suo avvocato, aumentando così ancor di più il conflitto.
A seguito di un preciso lavoro effettuato da un consulente del cliente, voluto fortemente dal cliente stesso per cercare di uscire fuori da questa situazione e avente ad oggetto il ripristino della comunicazione con la moglie, i rapporti con tra gli ex coniugi riprendono. Ricominciano a comunicare, riappropriandosi del loro potere di autodeterminazione. Arrivano anche a stabilire che possono riuscire a gestire da soli i figli senza che sia un CTU a determinarne le modalità.
[Nota: Come spesso accade, il tempo favorisce l’allentamento delle dinamiche disfunzionali del conflitto e delle emozioni ad esso connesse. È in quell’asse temporale, in quella distanza dall’inizio del conflitto, che gli animi si sedano e la perturbazione emozionale, che fa scattare la mente reattiva, lascia il posto alla mente analitica e a una elaborazione differente dei vissuti. Quando si apre uno spazio di questo tipo, l’autodeterminazione delle persone riprende il suo corso e, anche se la sede dove le stesse si ritrovano a discutere è quella del giudizio, con le sue regole e procedimenti, diventa compito di tutti i partecipanti al gioco processuale agevolare la creazione di accordi che entrambe le parti desiderano voler sottoscrivere.>Nel mettere in luce questi importanti accadimenti bisogna però sottolineare che, perché il dialogo instaurato tra il marito e la moglie possa rivelarsi efficace, occorre che tutte le parti in gioco, legali inclusi, collaborino a questo auspicabile risultato. Finché infatti i clienti continuano a deresponsabilizzarsi, delegando la propria capacità decisionale a terzi (avvocati, periti o giudici), è difficile superare il gioco ricorsivo del conflitto, basato sullo scontro e sulla paura di non poter sostenere le proprie posizioni se non attraverso la contrapposizione e l’aggressività.
Questo infatti è ciò che è accaduto motivando la richiesta di nuova CTU sulla base di presunti disagi dei bambini che, come ben sappiamo, vengono alimentati proprio dall’incapacità delle parti di staccarsi definitivamente dal conflitto e dal conseguente rancore da esso originato.]
Un episodio avente ad oggetto la decisione di uno dei bambini che, il giorno in cui il cliente deve vederli, non vuole andare con il papà ma vuole rimanere a casa con la mamma, determina un grosso passo indietro da parte della moglie, la quale, molto probabilmente sostenuta dal suo avvocato, decide di richiedere una nuova ctu che stabilisca le eventuali responsabilità del padre in relazione a questo episodio.
Di nuovo il cliente, supportato dal consulente che lo sta aiutando a ripristinare la sua relazione con la ex moglie, al fine di riprendere la comunicazione e la loro capacità genitoriale, riesce nuovamente a riparlare con la ex moglie e a decidere insieme l’inutilità di questa nuova ctu, mettendosi a disposizione per verificare la situazione che si era venuta a creare con l’episodio di cui sopra eventualmente con un consulente scelto di comune accordo con la ex moglie al di fuori del tribunale. Ma la richiesta di nuova ctu, depositata dall’avvocato della moglie, è accolta dal giudice il quale ha fissato l’udienza per il conferimento dell’incarico.
Ciò che va posto all’attenzione del giudicante è come, negli incontri avvenuti nei mesi successivi alla ctu, le parti, abbiano reciprocamente ripreso a comunicare e manifestato la volontà di addivenire a una soluzione stragiudiziale.
La stesura di una memoria difensiva orientata ad un superamento del conflitto può dunque rivelarsi un valido strumento di supporto nel delicato processo di (ri)appropriazione della capacità di autodeterminazione delle parti, premessa imprescindibile per un processo di risoluzione condiviso e partecipato. La memoria difensiva si rivela infatti una risorsa preziosa per contrastare soluzioni che estromettono il potere decisionale delle parti per rimettere il giudizio nelle mani di un decisore esterno che stabilirà torti e ragioni prescindendo dagli interessi delle persone coinvolte nel contenzioso.
Contrariamente ad una memoria difensiva tradizionale essa richiede una “struttura narrativa” diversa, focalizzata non sugli aspetti che portano il proprio assistito ad avere ragione bensì bifocalizzata sulla situazione relazionale nel suo complesso, per cogliere e valorizzare quegli elementi che possono favorire il raggiungimento di un accordo.
Una delle memorie redatte dal gruppo è la seguente:
Memoria istruttoria Gruppo A
Nell’interesse di Tizio
Con riferimento alla richiesta di una nuova CTU formulata da Sempronia, si fa anzitutto presente che, in seguito alla proposizione dell’istanza, sono intervenuti dei fatti nuovi, che si ritiene opportuno evidenziare.
In particolare si é registrata una riapertura della comunicazione fra le parti e una ripresa dei dialoghi diretti, che dimostrano la disponibilità delle stesse parti ad individuare una soluzione condivisa. Tant’è che le parti hanno manifestato apertura rispetto alla possibilità di rimettere i loro conflitti ad un consulente specializzato, anche eventualmente attraverso lo strumento della mediazione su impulso di codesto Ecc.mo Giudice.
Sulla base dei suesposti elementi, si chiede a codesto Ecc.mo Giudice di voler disporre la comparizione delle parti alla prossima udienza, al fine di accertare le suddette circostanze e valutare in via principale l’adozione di provvedimenti alternativi ad una nuova consulenza tecnica d’ufficio.
In via del tutto subordinata, si chiede che nel conferimento dell’incarico peritale sia previsto il potere del perito di formulare proposte transattive o comunque dare corso ad un tentativo di conciliazione, con riserva di formulare i quesiti.
Con osservanza
Per certi versi insomma l’esercitazione in aula si è trasformata in un vero e proprio caso di serendipità: cercavamo un modo per accrescere la consapevolezza delle cornici veicolate nel conflitto, per riconoscere e riconfigurare i blocchi conflittuali delle parti, ma ciò che abbiamo scoperto è che sembra essere quasi impossibile, per il professionista, dismettere gli abiti del problem solver. È più facile affrontare il rapporto tra le parti come un problema da risolvere ad ogni costo, anziché qualcosa che dev’essere innanzitutto compreso.
Il debriefing finale, iniziato dalla lettura delle memorie, ha messo in luce le seguenti difficoltà che il gruppo ha avuto nel redigere una memoria di questo tipo. Come si può vedere di seguito, la maggior parte delle problematiche incontrate nella simulazione sono legate proprio allo sforzo di cambiare la struttura narrativa dell’atto difensivo. Per cambiare prospettiva infatti, diventa necessario sviluppare un nuovo lessico trovando nuove parole chiave per veicolare significati e scenari del tutto inediti in sede giudiziale. Di seguito i contributi dei partecipanti al laboratorio:
- Come impostare la memoria;
- Come mettere in luce al giudice il cambiamento avvenuto tra le parti;
- Come mettere in luce le luci e le ombre di una ctu;
- Come mettere in luce la rinascita della autodeterminazione delle parti;
- Come far partecipare il collega di controparte;
- Cosa fare quando si pensa di avere ragione (problema dell’avvocato che se ritiene che ha ragione non guarda agli interessi e bisogni del cliente ma procede solo sulla strada del diritto);
- Come affrontare le responsabilità del professionista (ovvero se l’avvocato sa che una ctu stabilisce secondo diritto i criteri di visita del padre, ben diversa è l’autodeterminazione delle parti che fissano i loro criteri fuori da un giudizio e fuori dalle decisioni di un consulente del giudice – della serie: la carta canta ma le libere decisioni delle parti no!);
- Come coinvolgere il giudice;
- Come il giudice può coinvolgere gli avvocati (qualcuno ha suggerito di far sì che il giudice chieda la comparizione personale delle parti con invito a formulare delle proposte per iscritto contestualmente all’udienza);
- Come mettere in luce la volontà di trovare un accordo;
- Come far sì che l’atto (nel caso concreto la memoria) sia processualmente valido pur inserendo contenuti innovativi;
A cura di T. Fragomeni